Condizioni generali di contratto
Premesso che:
-
L'organizzazione ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si
rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all' espletamento
delle loro attività;
-
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico con indicazione di tutti gli elementi del contratto di vendita (art. 85,86
Dlgs 206/2005). Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 intende per:
-
Organizzatore del viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi
di cui all'art. 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario
a procurare a terzi pacchetti turistici;
-
Venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati
ai sensi dell'art. 84 verso un corrispettivo forfettario;
-
Consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto
turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale
s'impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultati
dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle
ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
-
trasporto
-
alloggio
-
servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscano parte
significativa del pacchetto turistico
2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle
presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione
di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato
dalle disposizioni in quanto applicabili della L. 27/12/1977 Internazionale relativa
al contratto di viaggi (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonchè da Decreto
Legislativo 206/2005.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
L'organizzazione ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo
una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del
catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell'autorizzazione amministrativa
dell'organizzatore; estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; periodo
di validità del catalogo o programmi fuori catalogo; modalità e condizioni di sostituzione
(art.89 Dlgs 206/2005); cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari,
giorno o valore.
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata,
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui la A.GE.CO.TURS
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'azienda
di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dalla A.GE.CO.TURS in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dall'art.87 comma 2 del Dlgs 206/05 in tempo utile prima
dell'inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell'acconto, pari al 30% del prezzo del pacchetto turistico, dovrà essere
versato all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa,
il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della data di partenza. Per le iscrizioni
effettuate nei 30 giorni precedenti la data della partenza dovrà essere versato
l'intero ammontare al momento dell'iscrizione. Per tutte le offerte promozionali il pagamento dell'intero ammontare deve essere effettuato contestualmente alla prenotazione. Il mancato pagamento delle somme
di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o della A.GE.CO.TURS la risoluzione
di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante;diritti
e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al
pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi
ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come
riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del
pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica
del catalogo o programma fuori catalogo.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, la A.GE.CO.TURS comunichi per iscritto
la propria impossibilità di fornitore uno o più dei servizi oggetto del pacchetto
turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta
di un pacchetto turistico sostitutivo proposto ( ai sensi del precedente art.7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito,
relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli
causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero
minimo dei partecipanti, nonchè per quelli diversi dalla mancata accettazione da
parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del
precedente art.7) la A.GE.CO.TURS (ex art.33 Dlgs 206/05) restituirà al consumatore
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite
l'agente di viaggi. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dal precedente art.7, 4ôle; comma qualora fosse egli ad annullare.
8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
La A.GE.CO.TURS, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari
a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero
la soluzione predisposta dalla A.GE.CO.TURS venga rifiutata dal consumatore per
seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino
al momento del rientro anticipato.
9. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
-
l'organizzatore ne sia informato per iscritto con almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata di partenza del viaggio, contestualmente comunicazione circa
le generalità del cessionario;
-
il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione dei servizi (ex art.89
Dlgs 206/05) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari;
-
il soggetto subentrante rimborsi alla A.GE.CO.TURS tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo nonchè degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore
di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata
entro il termine di cui al precedente punto a).
La A.GE.CO.TURS non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione
della modifica da parte dei terzi fornitori dei servizi. Tale mancata accettazione
sarà tempestivamente comunicata dalla A.GE.CO.TURS alle parti interessate prima
della partenza.
10. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno
e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi
inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza,
a tutte le informazioni fornite dall'organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al “pacchetto turistico''. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire
a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni. Il consumatore
è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi
in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà
altresì per iscritto all'organizzatore,
all'atto della prenotazione quei particolari desiderati che potranno eventualmente
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risultati
possibile l'attuazione.
11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, la A.GE.CO.TURS si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa
da parte del consumatore.
12. REGIME DI RESPONSABILITA'
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da terzo
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio,
ma è responsabile esclusivamente dalle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi
o convenzioni sopra citate.
13. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore non può in ogni caso essere superiore
alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento
alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a
titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia
del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955,
la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles
del 1970 (CVV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di “2000
franchi oro Germinal per danno alle cose'' previsto dall'art. 13 n.2 CVV e di 5000
Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e
per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.
14. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o di contatto. L'organizzatore ed il
venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando
la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da
un caso fortuito o di forza maggiore.
15. RECLAMI E DENUNCIE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinchè l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo
mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.
16. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMETO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo o previste in catalogo, prima della partenza
è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare speciali polizze assicurative contro
le spese derivanti dall'annullamento del “pacchetto'', infortuni e bagagli nonchè
stipulare un contratto di assicurazione che copra le spese di rimpatrio in caso
di incidenti e malattie.
17. FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso
la Direzione Generale
per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui
il consumatore può rivolgersi (art.100 Dlgs 206/05), in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili
o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23/07/99.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1 n.3 e n.6; artt.
Da
17 a
23; artt. Da
24 a
31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di
organizzazione nonchè dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di “pacchetti turistici'' sopra riportate: art.
4, 1. com.; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9, art. 10, 1.'+' com.; art. 11; art. 15;
art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione
dei relativi contratti come fattispecie
di viaggio o soggiorno organizzato o “pacchetto turistico''. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di “pacchetto turistico'' (organizzatore, viaggio,
etc) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore soggiornoetc.).
PRIVACY
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle
disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto
all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi
ed in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.