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Condizioni generali di contratto

Premesso che:

  1. L'organizzazione ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all' espletamento delle loro attività;
  2. Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico con indicazione di tutti gli elementi del contratto di vendita (art. 85,86 Dlgs 206/2005). Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 intende per:
    • Organizzatore del viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'art. 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;
    • Venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 84 verso un corrispettivo forfettario;
    • Consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale s'impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultati dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
  1. trasporto
  2. alloggio
  3. servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico

2. FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni in quanto applicabili della L. 27/12/1977 Internazionale relativa al contratto di viaggi (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonchè da Decreto Legislativo 206/2005.

 

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA

L'organizzazione ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore; estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; periodo di validità del catalogo o programmi fuori catalogo; modalità e condizioni di sostituzione (art.89 Dlgs 206/2005); cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

 

4. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui la A.GE.CO.TURS invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'azienda di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dalla A.GE.CO.TURS in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art.87 comma 2 del Dlgs 206/05 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

 

5. PAGAMENTI

La misura dell'acconto, pari al 30% del prezzo del pacchetto turistico, dovrà essere versato all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa, il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della data di partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data della partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al momento dell'iscrizione. Per tutte le offerte promozionali il pagamento dell'intero ammontare deve essere effettuato contestualmente alla prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o della A.GE.CO.TURS la risoluzione di diritto.

 

6. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante;diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

 

 

7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, la A.GE.CO.TURS comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornitore uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto ( ai sensi del precedente art.7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, nonchè per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art.7) la A.GE.CO.TURS (ex art.33 Dlgs 206/05) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggi. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.7, 4ôle; comma qualora fosse egli ad annullare.

 

8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

La A.GE.CO.TURS, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dalla A.GE.CO.TURS venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

 

9. SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

  1. l'organizzatore ne sia informato per iscritto con almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata di partenza del viaggio, contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
  2. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione dei servizi (ex art.89 Dlgs 206/05) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
  3. il soggetto subentrante rimborsi alla A.GE.CO.TURS tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).

La A.GE.CO.TURS non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori dei servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dalla A.GE.CO.TURS alle parti interessate prima della partenza.

 

10. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al “pacchetto turistico''. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì  per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risultati possibile l'attuazione.

 

11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, la A.GE.CO.TURS si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

 

12. REGIME DI RESPONSABILITA'

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente dalle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

 

13. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955, la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CVV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio  non può superare l'importo di “2000 franchi oro Germinal per danno alle cose'' previsto dall'art. 13 n.2 CVV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e  per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.

 

 

14. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contatto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

 

15. RECLAMI E DENUNCIE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

 

16. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMETO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo o previste in catalogo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del “pacchetto'', infortuni e bagagli nonchè stipulare un contratto di assicurazione che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

 

17. FONDO DI GARANZIA

E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (art.100 Dlgs 206/05), in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

a) rimborso del prezzo versato;

b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99.

 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1 n.3 e n.6; artt. Da 17 a 23; artt. Da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonchè dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di “pacchetti turistici'' sopra riportate: art. 4, 1. com.; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9, art. 10, 1.'+' com.; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come  fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o “pacchetto turistico''. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di “pacchetto turistico'' (organizzatore, viaggio, etc) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore soggiornoetc.).

 

PRIVACY

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi ed in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.